Sicurezza

 

(Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) Testo Unico salute e sicurezza

PREMESSA


L’efficace prevenzione degli infortuni nella Scuola ha come presupposto una “cultura” della sicurezza, che significa consuetudine a percepire le situazioni di pericolo senza sottovalutarle, adeguata preparazione professionale sulle nozioni specifiche della prevenzione e un’applicazione scrupolosa delle misure che le norme di legge, le disposizioni tecniche e di buon comportamento via via suggeriscono. La scuola, però, non ha solo gli obblighi connessi a garantire la sicurezza degli operatori e degli studenti, ma ha anche il dovere di creare nelle future generazioni la cultura della sicurezza.
Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, denominato “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” che recepisce 9 Direttive CEE sulla sicurezza, ha introdotto una serie di obblighi per i Dirigenti degli Istituti Scolastici per preposti e lavoratori.
Lo stesso Decreto stabilisce, fra l’altro, per il Dirigente, l’obbligo della informazione agli operatori scolastici ed agli utenti sui problemi della sicurezza.

 

Il D.lgs. n. 81/2008
Il D.lgs. 81/2008, in attuazione dell’art. 1 della Legge 123 del 3 agosto 2007 che recepisce 9 direttive comunitarie ha riunito, coordinandoli ed innovandoli, molti provvedimenti legislativi che sono stati emanati nell’arco degli ultimi sessant’anni fra i quali:
DPR 27/4/1955 n.547 “Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro”
DPR 07/01/1956 n. 164 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”
DPR 19/03/1956 n. 303 “Norme generali per l’igiene nel lavoro”
D.lgs. 15/08/1991 n. 277 “..protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro”
D.lgs. 19/09/1994 n. 626 “Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro sia pubblici che private”.
L’applicazione del Decreto segna una tappa fondamentale nel processo di sviluppo di una più efficace e partecipata “cultura della prevenzione” a tutti i livelli, da quello produttivo e sociale a quello delle istituzioni e del servizio pubblico in generale.
L’obiettivo del Decreto è quello di valutare i rischi connessi all’attività lavorativa e provvedere alla loro eliminazione o a limitarne gli effetti prima che questi producano effetti dannosi per tutti gli utenti dell’ambiente di lavoro.
Per utenti si intendono tutti quelli che frequentano la scuola, anche occasionalmente, e quindi non solo gli alunni, i Docenti ed il personale ATA ma anche i genitori.
Ciascun “lavoratore” (studente, docente, Ata) non è più un soggetto “passivo da tutelare” ma soggetto attivo del sistema sicurezza per ognuno dei quali sono previsti obblighi e sanzioni così come definito dall’art.20 del D.lgs.81.

 

I destinatari della nuova normativa


Datore di lavoro
È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nella scuola è il Dirigente Scolastico. Il datore di lavoro ha il compito di porre in atto tutti gli adempimenti di carattere generale al fine di garantire una corretta ed efficace applicazione del D.lgs. 81/2008.

 

Medico competente

Il medico competente o medico del lavoro è una figura obbligatoria per la sicurezza sul lavoro prevista dal D.Lgs 81 del 2008 che all'articolo 2, comma 1, lettera h ne fornisce una definizione descrivendolo come il sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previstio, che collabora ad effettuare la valutazione dei rischi e mette in atto la sorveglianza sanitaria tutelando lo stato di salute e la sicurezza dei lavoratori

 

Lavoratore
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato (art. 2).

 

Preposto
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, garantisce l’attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

 

La valutazione dei rischi

Fondamentale per la corretta predisposizione ed applicazione di misure di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro è la redazione del Documento di valutazione dei rischi che rappresenta una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività. Tale documento è finalizzato ad individuare le misure adeguate di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Agli atti dell’Istituto ci sono i documenti della sicurezza:
D.V.R. – documento valutazione rischi
P.E.E. – piano evacuazione emergenza
D.U.V.R.I. – documento valutazione rischi interferenziali

 

 

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) d'Istituto: Ing. Marco Quadrini

Addetto del Servizio di prevenzione e protezione (A.S.P.P) d'Istituto: Sig. Antonio Maccotta e Prof. Roberto Spalvieri

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.): Ins.te Stefano Santonico

 

Addetti primo soccorso

 

Addetti emergenze

 

Addetti antincendio